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I finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3, dicembre 1948, n. 1425. Il Comitato stesso esprimera' anche il proprio parere sulle modalita' di esecuzione e sulle condizioni dei finanziamenti, sulla loro durata e sulla misura degli interessi, che non potra' superare il 5,50% annuo comprese spese e provvigioni.

Testo in vigore dal 16 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;722~art3 · fonte del testo