Restano validi gli atti compiuti e le attivita' poste in essere dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di eta' ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1 del decreto- legge 1› febbraio 1992, n. 46, e degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, dei decreti-legge 4 marzo 1992, n. 205, e 30 aprile 1992, n. 275. Sono validi a tutti gli effetti economici i periodi di servizio prestati oltre il settantesimo anno dai magistrati ordinari di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Testo vigente dal 28 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-04-24;125~art1 · fonte del testo