I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validita' triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Qualora le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 10 aprile 1990, 11 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 56- bis del 17 luglio 1990, siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.
Testo vigente dal 17 gennaio 1994
