Ambito di applicazione e finalita' Il presente capo stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attivita' subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attivita' sportive subacquee di tipo agonistico, le attivita' di protezione civile, nonche' le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, universita', istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. E' fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonche' delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attivita' subacquee rivolte alle persone con disabilita'. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La Repubblica tutela e valorizza l'attivita' subacquea a scopo ricreativo, quale attivita' in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi. Il presente capo mira a promuovere l'attivita' subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attivita' subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art8 · fonte su Normattiva