Valorizzazione della risorsa mare

Art. 9Definizioni

Ai fini della presente legge si intendono per:

  • a)«attivita' subacquea a scopo ricreativo»: l'attivita' ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;
  • b)«brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;
  • c)«istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), insegna attivita' subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
  • d)«guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
  • e)«organizzazione didattica per le attivita' subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorche' non esclusivo, l'attivita' di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
  • f)«centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
  • g)«zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarita' naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art9 · fonte su Normattiva