Il periodo minimo di comando, di cui agli articoli precedenti, non e' richiesto nei confronti dei: caduti o dispersi in combattimento; deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione; mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano; deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attivita' partigiana.

Testo vigente dal 19 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;434~art5 · fonte su Normattiva