Il periodo minimo di comando, di cui agli articoli precedenti, non e' richiesto nei confronti dei: caduti o dispersi in combattimento; deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione; mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano; deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attivita' partigiana.
Testo vigente dal 19 agosto 1980
