Le promozioni onorifiche di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini della quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari di appartenenza, i quali provvederanno alla istruzione delle relative pratiche, avvalendosi, se del caso, dell'apposito servizio commissioni qualifiche e ricompense ai partigiani.
Testo vigente dal 19 agosto 1980
