Per le ostetriche che, all'epoca in cui assunsero servizio presso la Sanita' pubblica, erano gia' titolari di condotta, il servizio contemplato dal precedente articolo e' utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli impiegati degli enti locali. I relativi, contributi dovuti alla Cassa predetta, da computarsi senza interessi di sorta, sono imputati a carico dei Comuni di provenienza, che si rivolgono verso le ostetriche per il solo contributo personale. La spesa sopportata dai Comuni per l'applicazione di quanto e' disposto dal presente articolo, verra' rimborsata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Testo vigente dal 27 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-28;232~art2 · fonte del testo