I sovraintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio alla data di pubblicazione della presente legge o che in tale qualita' vengano successivamente nominati o assunti sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio nella qualita' predetta. La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi nella qualita' di sovraintendente sanitario resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'art. 3, comma primo, purche' essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino l'esercizio della professione medico-chirurgica E non abbiano facolta', in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi di esplicare fuori servizio tale esercizio. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 ottobre 1962, n.1593

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La L. 24 ottobre 1962, n.1593 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Tra i personali laureati in medicina e chirurgia riguardati dal comma terzo dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, in nessun caso sono da comprendere i sanitari non ospedalieri dipendenti dagli enti indicati alle lettere a), b), h) ed i) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680."

Testo vigente dal 12 dicembre 1962

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Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1955 al 12 dicembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 ottobre 1962, n.1593

    La L. 24 ottobre 1962, n.1593 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Tra i personali laureati in medicina e chirurgia riguardati dal comma terzo dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, in nessun caso sono da comprendere i sanitari non ospedalieri dipendenti dagli enti indicati alle lettere a), b), h) ed i) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art35 · fonte del testo