I progetti delle demolizioni e quelli delle costruzioni degli edifici che dovranno sorgere nella zona indicata nell'art. 1 saranno sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione nei riguardi delle proporzioni e dell'aspetto esterno dei fabbricati nuovi e della conservazione e tutela monumentale entro la zona stessa.

Testo vigente dal 13 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-07-02;1155~art2 · fonte del testo