Art. 3 — Efficacia e contenuto del piano
Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:
- a)le reti stradali e ferroviarie;
- b)le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
- c)le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e Costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;
- d)le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono (destinate alla edificazione, perche' riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;
- e)le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d). 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 agosto 1993, n. 317
8La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".
Testo vigente dal 7 settembre 1993
