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Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche: nel quadro 11, prima colonna, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota-osservatore dall'elicottero, con compiti relativi alla cooperazione aero-terrestre:
- a)15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aero-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);
- b)un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera a) dopo avere conseguito il titolo di cui alla medesima lettera a) (4);
- c)tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera a) (4)". Nella nota (4) in calce alla tabella e' soppresso il secondo periodo.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
