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In deroga a quanto previsto alla colonna 6 del quadro XI della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per gli anni 1961, 1962 e 1963, il numero dei capitani del ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) da ammettere a prima valutazione non puo' essere inferiore a quattro.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
