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Le disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10 si applicano per le valutazioni degli ufficiali veterinari ai fini della formazione dei quadri di avanzamento dal 1 gennaio 1961. I nuovi organici di cui all'articolo 9 hanno vigore dal 1 gennaio 1961.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
