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Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rientrano nei ruoli a decorrere dalla data stessa e sono sostituiti nella posizione di soprannumero da un pari numero di ufficiali idonei nell'ordine di ruolo, i quali, se gia' sottoposti a tre valutazioni, possono richiedere di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di "a disposizione". Qualora non avanzino tale richiesta, essi sono nuovamente valutati e collocati a disposizione, se dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro di avanzamento successivo al loro collocamento in soprannumero.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
