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Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri - categoria ingegneri - al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'articolo 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e prorogati di due anni ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1960.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1189~art18 · fonte del testo