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Gli ufficiali nella riserva che, dopo la cessazione dal servizio permanente effettivo ed il collocamento in ausiliaria, non abbiano conseguito alcuna promozione, possono ottenere una promozione anche se non in possesso dei e requisiti previsti dall'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sempreche' non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento nella posizione di ausiliaria. Il presente articolo ha effetto dal 22 dicembre 1955.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
