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L'articolo 48, quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e' sostituito dal seguente: "Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme. Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta'. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta', e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di due anni, sempre che non siano stati gia' raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove gia' valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati gia' valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni. Nei casi previsti dall'articolo 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, sempreche' nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualita' di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso".

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1189~art2 · fonte del testo