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L'articolo 70 e' sostituito dal seguente: "Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano o del brevetto militare di pilota-osservatore dell'Esercito o del brevetto di pilota-osservatore dall'elicottero, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, e' attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo Stato maggiore. Il giudizio definitivo e' espresso dal Ministro. Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 69, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo. Qualora detti periodi di volo siano ultimati nel grado di tenente, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale consegue la promozione a capitano".
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
