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L'articolo 75 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Sono considerati altresi' come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, nel limite massimo di un terzo del periodo di imbarco prescritto, i capitani specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri. Agli effetti del primo comma del presente articolo, si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto".
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
