Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010. 177 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 101, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianita' al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 38 o che siano stati collocati in soprannumero all'organico ai sensi dell'articolo 192 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell'articolo 54 il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneita'. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo piu' anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quelli di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1189~art6 · fonte del testo