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[1]Alla tabella n. 1 annessa alla legge, quale risulta modificata dall'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

[2]QUADRO I. - Ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio

[3]Alla colonna 3:

[4]in corrispondenza del grado di generale di divisione, il testo e' sostituito dal seguente: "1 anno di comando di divisione o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno 1 anno".

[5]QUADRI II, III, IV, V E VI - Ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

[6]Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole: "superare il corso di perfezionamento d'arma".

[7]QUADRO IV. - Ruolo dell'Arma di cavalleria

[8]Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo e' sostituito dal seguente: "2 anni di comando di squadrone o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (f)".

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1189~art8 · fonte del testo