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L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Le tasse per nolo carri, copertoni ed attrezzi di carico e per la manovra dei carri, qualunque ne sia la misura stabilita dalle convenzioni stipulate fra le Ferrovie dello Stato e le Aziende delle ferrovie e tramvie concesse alla industria privata per regolare i serviti cumulativi, di corrispondenza e di scambio merci, anche se scadute o disdette, ma tuttora in atto in attesa di rinnovazione, sono stabilite, fino al rinnovo delle convenzioni stesse, come segue: lire 200 al giorno per carro, o lire 8,35 per carro-ora; lire 70 al giorno per uso copertoni; lire 30 al giorno per Uso attrezzi di carico; lire 50 per ogni carro manovrato".

Testo in vigore dal 28 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1297~artunico · fonte del testo