Art. 2
[1]Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano gia' stati iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali, il cui carico e' ripartito in tre rate bimestrali uguali.
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 aprile 1962
[4]GRONCHI
[5]FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Testo vigente dal 9 maggio 1962
