[1]Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano gia' stati iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali, il cui carico e' ripartito in tre rate bimestrali uguali.

[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 18 aprile 1962

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 9 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;209~art2 · fonte del testo