Per la riscossione della addizionale o dell'aumento della addizionale dovuta sui tributi esigibili nell'anno 1961, che siano stati gia' iscritti a ruolo o versati alle tesorerie provinciali alla data di entrata, in vigore della presente legge, si provvede a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in tre rate bimestrali uguali.

Testo vigente dal 3 gennaio 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 155/1963

    Questione infondata
    13 dicembre 1963

    Non è costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, che disciplina la riscossione dell'addizionale e dell'aumento dell'addizionale dovuta nell'anno 1961 in virtù dell'articolo precedente, poiché la dichiarazione di illegittimità dell'art. 2 porta con sé, automaticamente, una restrizione dell'ambito d'efficacia dell'art. 3 senza bisogno, rispetto a questo, d'una particolare dichiarazione di illegittimità costituzionale.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni · Art. 3 Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-12-10;1346~art3 · fonte su Normattiva