Alle spese inscritte negli stati di previsione della Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, non si applicano, per l'esercizio 1977, le disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

Testo vigente dal 21 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;287~art16 · fonte su Normattiva