Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente articolo 40-bis: "Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al secondo comma dall'articolo 36. A richiesta delle amministrazioni competenti, con decreti del Ministro per il tesoro, registrati alla Corte dei conti, possono essere prelevate da detto fondo - per le finalita' per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, per il caso in cui quello di competenza fosse stato nel frattempo soppresso".

Testo vigente dal 23 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-20;407~art6 · fonte su Normattiva