E' autorizzata l'assegnazione complessiva di lire 100 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1974 e lire 50 miliardi per l'anno 1975, ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili.

Testo vigente dal 7 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;165~art1 · fonte su Normattiva