L'importo massimo delle anticipazioni di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1972, n. 54, che il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1972, e' elevato a lire 612.613.585.700.

Testo vigente dal 7 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-15;170~art2 · fonte su Normattiva