L'importo massimo delle anticipazioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, che il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda-autonoma delle ferrovie dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1973, e' elevato a L. 704.276.000.000.

Testo vigente dal 15 giugno 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;224~art3 · fonte su Normattiva