[1]Si autorizza la spesa di L. 37.957.495 ed il conseguente versamento con imputazione alla contabilita' speciale denominata: "Intendenza di finanza di Roma - Ufficio centralizzato restituzione prelievi agricoli" per consentire l'inserimento nelle somme messe a disposizione dalle Comunita' europee, per l'attuazione della politica agricola comune, degli importi recuperati dalla stessa intendenza ed indebitamente versati al bilancio dello Stato.

[2]Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica

Testo vigente dal 12 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;202~art10 · fonte su Normattiva