1. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia. 2. Le spese effettuate dalla Repubblica portoghese in materia di intervento sul proprio mercato interno e di concessione di restituzioni o sovvenzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli altri stati membri rimangono nazionali fino alla Fine della prima tappa per i prodotti di cui all'articolo 259. Dalla seconda tappa le spese in materia di intervento sul mercato interno portoghese e di concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sono finanziate dalla Comunita' e imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art242 · fonte su Normattiva