Art. 3
L'importo di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' aumentato da L. 101.769.000.000 a L. 112.169.000.000. L'importo di L. 100.269.000.000 di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' aumentato a L. 110.669.000.000.
Testo vigente dal 30 maggio 1977
