A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di L. 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' aumentato a L. 70.000 mensili. A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

Testo vigente dal 18 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-04;88~art2 · fonte su Normattiva