L'assegnazione autorizzata dall'articolo 88 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e' ridotta da L. 43.000.000 a L. 13.000.000.
Testo vigente dal 25 agosto 1978
L'assegnazione autorizzata dall'articolo 88 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e' ridotta da L. 43.000.000 a L. 13.000.000.
Testo vigente dal 25 agosto 1978
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urn:nir:stato:legge:1978-08-04;482~art4 · fonte su Normattiva