L'articolo 94 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e' cosi' modificato: "E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'assegnazione di L. 7.200.000.000 per gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturali di particolare gravita' o estensione, nonche' per altri interventi assistenziali straordinari".

Testo vigente dal 25 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-04;482~art5 · fonte su Normattiva