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[1]E' autorizzata la spesa di lire 40.000.000 per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi al razionamento dei consumi.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti all'inscrizione in bilancio della somma suddetta, in relazione al fabbisogno.

Testo in vigore dal 20 marzo 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-03-14;126~art11 · fonte del testo