All'onere di lire 350.000.000, previsto dal precedente articolo 2, sara' provveduto con un'aliquota del provento della vendita autorizzata con l'articolo 1. Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-29;563~art3 · fonte del testo