In corrispettivo della vendita, il comune di Roma dovra':

  • a)versare un prezzo di L. 3.500 per metro quadrato;
  • b)corrispondere all'Amministrazione finanziaria dello Stato l'indennita', i canoni ed i corrispettivi del godimento delle aree richiesti agli occupatori e concessionari o comunque da questi dovuti alla data di stipula del contratto autorizzato all'articolo 1, con ogni accessorio;
  • c)retribuire i legali delle parti contendenti nei giudizi relativi al pagamento dei canoni con la corresponsione degli onorari di giudizio, in misura pari alla meta' della somma che sara' deliberata dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, e delle intere spese e diritti di procuratore. Con la esecutivita' del contratto di vendita, i giudizi relativi al pagamento dei canoni per l'occupazione di parti del compendio venduto si estingueranno senza bisogno di eccezione di parte;
  • d)effettuare, con apposito piano particolareggiato se occorrente, l'urbanizzazione della localita' destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio. I corrispettivi, indicati alle lettere a) e b) che precedono, potranno essere versati in cinque ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento e con inizio dal quindicesimo mese successivo alla esecutivita' del contratto di trasferimento.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;254~art2 · fonte su Normattiva