Le aree di cui all'articolo 1 della presente legge, non occorrenti alla urbanizzazione primaria e secondaria della zona o a qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilita', verranno rivendute dal comune di Roma a coloro che le occupano direttamente. Il prezzo di tali cessioni verra' fissato sulla base del prezzo di cui al precedente articolo e potra' variare soltanto in considerazione della posizione di ciascun lotto e dell'uso cui e' adibito l'immobile sopra costruito, nonche' della consistenza volumetrica dello stesso. Tale prezzo non potra' comunque essere fissato in misura superiore al doppio della cifra anzidetta.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;254~art3 · fonte su Normattiva