All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge si provvede con una quota non eccedente il sesto dell'importo dei fondi disponibili sull'apposito capitolo di cui al precedente articolo 3 per l'esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Testo vigente dal 13 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;34~art5 · fonte su Normattiva