Art. 10 — Norme regionali e delle province autonome
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Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. In particolare, disciplinano:
- a)le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b)le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c)i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d)gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- e)le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attivita' di volontariato;
- f)la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Testo in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017
