Volontariato
Art. 16 — Norme transitorie e finali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei princi'pi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Testo in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017
