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Art. 16 — Norme transitorie e finali

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Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei princi'pi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Testo in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art16 · fonte su Normattiva