Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' o l'improcedibilita' del ricorso per Cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.

Testo vigente dal 2 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-18;793~art11 · fonte su Normattiva