Art. 32-bisOpposizione

1. Con l'atto di opposizione e' richiesto il giudizio davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. 17 22 26 28 2. L'opposizione e' inammissibile quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilita' e' dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione. 3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilita', il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per il giudizio. 17 22 26 28 4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna. 17 22 26 28 5. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa e piu' grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici gia' concessi. 17 22 26 28 6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. 17 22 26 28

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi cinque anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Testo vigente dal 12 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art32bis · fonte su Normattiva