La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. 1 23 Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilita' di cui al comma 2 puo' essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge e' dichiarato inammissibile".

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, e' dichiarato inammissibile.

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008, n. 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 85/2008

    Ha colpito questo articolo
    4 aprile 2008

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dall'imputato, prima dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa sia dichiarato inammissibile. L'art. 1 della stessa legge, privando l'imputato del potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, è lesivo del principio di parità delle parti, in quanto non sorretto da alcuna razionale giustificazione, correlata al ruolo istituzionale del pubblico ministero o ad esigenze di corretta amministrazione della giustizia, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, stante l'equiparazione fra sentenze di proscioglimento dagli esiti ampiamente diversificati, e del diritto di difesa, cui la facoltà di appello dell'imputato è collegata come strumento di esercizio. Sulla base di tali valutazioni, deve correlativamente considerarsi costituzionalmente illegittimo in parte qua anche l'art. 10, comma 2, della medesima legge.

    Art. 593 c.p.p. · Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 10 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 320/2007

    Ha colpito questo articolo
    20 luglio 2007

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile. L'art. 2 della legge indicata racchiude una dissimmetria radicale tra le parti necessarie del processo penale, poiché priva il pubblico ministero del potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva, a differenza di quanto accade all'imputato, che rimane abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua responsabilità; tale ablazione non può venir giustificata dall'obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, considerato, altresì, che il valore della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, e non può essere perseguito attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti. Poiché l'art. 2 suddetto è incostituzionale per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., deve correlativamente considerarsi costituzionalmente illegittimo in parte qua anche l'art. 10, comma 2, della stessa legge.

    Art. 443 c.p.p. · Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 10 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 205/2009

    Questione inammissibile
    2 luglio 2009

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., il primo, nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., il secondo, nella parte in cui prevede che gli appelli proposti prima della sua entrata in vigore devono essere dichiarati inammissibili con ordinanza non impugnabile. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme impugnate con la conseguenza che le questioni oggi proposte sono divenute prive di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata pronuncia di illegittimità costituzionale preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Sul fatto che l'efficacia ex tunc della citata dichiarazione d'incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente v., citate, ex multis , ordinanze nn. 449, 415 e 269/2008.

    Art. 593 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 603 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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