Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata".

Testo vigente dal 2 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-18;793~art8 · fonte su Normattiva