Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale".
Testo vigente dal 2 novembre 1977
Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale".
Testo vigente dal 2 novembre 1977
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-10-18;793~art7 · fonte su Normattiva