E' istituito a favore dell'Erario un diritto per i servizi amministrativi, da applicarsi, sulle merci importate dall'estero, nella misura del 0,50 per cento del valore delle merci stesse. Per l'applicazione di detto diritto il valore imponibile delle merci e' determinato con le norme seguite per l'applicazione dei dazi di confine ad valorem.

Testo vigente dal 17 giugno 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-06-15;330~art2 · fonte del testo