E' abolito il diritto per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, quando le merci stesse rispondano alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203. La disposizione del precedente comma si applica alle merci per le quali la relativa dichiarazione d'importazione e' stata accettata successivamente al 30 giugno 1968.

Testo vigente dal 17 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-24;447~art1 · fonte su Normattiva